Il regime forfetario continua a rappresentare, per molte attività individuali, uno strumento fiscale di forte attrattività. Tuttavia, la sua applicazione concreta è molto meno lineare di quanto spesso si ritenga. La disciplina non può essere letta soltanto attraverso il dato normativo di base, contenuto nell’art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, ma richiede una lettura coordinata delle circolari di prassi, delle risposte agli interpelli e, sul piano operativo, dei provvedimenti e delle istruzioni dichiarative approvate dall’Agenzia delle Entrate. In questo quadro, restano centrali la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, la Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 e il provvedimento del 27 febbraio 2026 che ha approvato il modello REDDITI PF 2026 con le relative istruzioni.
Il primo errore, molto frequente nella pratica, consiste nel ritenere che la verifica del regime si esaurisca nel controllo della soglia di ricavi o compensi. Non è così. La soglia ordinaria resta quella degli 85.000 euro, ma la disciplina della fuoriuscita impone un’ulteriore distinzione: il superamento di 85.000 euro non determina, di regola, l’uscita immediata dal regime; la fuoriuscita nello stesso anno si verifica soltanto nel caso di superamento di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti. Su questo punto la Circolare n. 32/E del 2023 e la risposta n. 149/2025 hanno chiarito in modo netto che l’immediata cessazione del regime è ipotesi eccezionale e circoscritta.
Proprio sul perimetro dei componenti che rilevano per il limite degli 85.000 euro si concentrano alcuni dei chiarimenti più utili. La risposta n. 202/2019 ha precisato che i compensi percepiti da un medico chirurgo per l’incarico di consigliere di amministrazione, nel caso esaminato, concorrono al limite del regime. La risposta n. 428/2022 ha inoltre chiarito che l’addebito in fattura dell’imposta di bollo da 2 euro costituisce parte integrante del compenso e, quindi, rileva ai fini della soglia. In parallelo, la Circolare n. 9/E del 2019 e la risposta n. 517/2019 hanno ricondotto anche i proventi da diritto d’autore nell’area dei componenti rilevanti, con specifica evidenza anche nelle istruzioni dichiarative del quadro LM. Più recente, e di particolare interesse operativo, è la risposta n. 68/2026, secondo cui i compensi erroneamente percepiti e successivamente restituiti al committente non concorrono alla verifica del superamento della soglia quando la restituzione è collegata a circostanze non imputabili al contribuente.
Un secondo fronte delicato riguarda le partecipazioni societarie. La causa ostativa non si limita al possesso di quote in società di persone, ma si estende al controllo diretto o indiretto di Srl che esercitano attività economicamente riconducibili a quella svolta dal contribuente in regime forfetario. La Circolare n. 9/E del 2019 resta il riferimento sistematico principale. Le risposte n. 108/2019, n. 114/2019 e n. 127/2019 mostrano bene l’approccio dell’Agenzia: la partecipazione in una società semplice immobiliare, in assenza di produzione di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, non integra di per sé causa ostativa; diversamente, il possesso di partecipazioni in società di persone rileva anche in configurazioni apparentemente “deboli”, come la nuda proprietà di una quota di sas. La sostanza economica del collegamento societario prevale, quindi, su letture meramente formali.
Altro snodo critico è quello del reddito di lavoro dipendente o assimilato. Le istruzioni al modello REDDITI PF 2026 richiamano la soglia di 35.000 euro per il periodo d’imposta rilevante, e la prassi ha chiarito che non tutti i componenti si trattano allo stesso modo. La risposta n. 102/2020 ha escluso dal computo gli arretrati assoggettati a tassazione separata; la risposta n. 398/2020 ha invece confermato che i premi di risultato, anche se assoggettati a imposta sostitutiva, rilevano ai fini della soglia. Ne emerge una regola pratica chiara: il controllo sul requisito non può essere delegato a una lettura sommaria della CU, ma richiede un esame puntuale della natura fiscale delle somme percepite.
La prassi più recente conferma inoltre che il regime forfetario non tollera ricostruzioni “retroattive” o correzioni di comodo. La risposta n. 378/2021 ha affermato che il contribuente che, pur avendo i requisiti del forfetario, emette fatture con IVA e si comporta da soggetto ordinario realizza un comportamento concludente incompatibile con una successiva rettifica tramite note di credito ex art. 26 del DPR n. 633/1972. La risposta n. 226/2024, sul versante dell’aliquota agevolata del 5 per cento, ha poi escluso che questa possa “riattivarsi” quando l’attività sia stata inizialmente esercitata in regime ordinario per effetto di una causa ostativa. In termini professionali, il messaggio è netto: nel forfetario gli errori di inquadramento iniziale possono produrre effetti sostanziali e non sempre emendabili.
Merita infine un richiamo anche la casistica settoriale. La risposta n. 132/2025 ha chiarito che i medici di medicina generale in convenzione con il SSN, quando dispongono di un foglio di liquidazione contenente gli elementi richiesti dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, restano esonerati dall’emissione della fattura elettronica. Si tratta di un chiarimento specifico, ma significativo sotto il profilo metodologico: il regime forfetario non può essere gestito per formule generiche, perché il corretto inquadramento dipende spesso dalla combinazione tra disciplina generale e peculiarità della singola attività.
La conclusione operativa è semplice, anche se spesso trascurata: il regime forfetario non è un regime “automatico”, ma un assetto fiscale che richiede manutenzione tecnica costante. Il controllo dei compensi effettivamente rilevanti, la verifica delle partecipazioni, l’analisi del lavoro dipendente o assimilato e la coerenza dei comportamenti IVA e dichiarativi devono essere effettuati con cadenza almeno annuale, e in molti casi già in corso d’anno. La vera differenza, oggi, non è tra chi “sceglie” il forfetario e chi non lo sceglie, ma tra chi lo presidia con metodo e chi lo subisce in modo approssimativo.
Fonti e link ufficiali
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 27 febbraio 2026 – approvazione modello REDDITI PF 2026
- Agenzia delle Entrate, modello REDDITI PF 2026 – normativa e prassi / istruzioni quadro LM
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 202 del 21 giugno 2019
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 68/2026
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 108 del 16 aprile 2019
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 114 del 23 aprile 2019
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 127 del 23 aprile 2019
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 102 del 14 aprile 2020
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 398 del 23 settembre 2020
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 378 del 31 maggio 2021
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 226 del 22 novembre 2024
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 149 del 9 giugno 2025
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 132 del 13 maggio 2025